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Autorità regionale di protezione 7

Autorità regionale di protezione 7 - sede di Capriasca (ex Commissione Tutoria) - è competente per i Comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca. 
 
L'autorità di protezione è l'autorità competente ad adottare e gestire le misure di protezione per maggiorenni e minorenni conformemente a quanto previsto dal Codice civile svizzero.
 
I principali compiti sono quelli di decidere l'istituzione di curatele, tutele volontarie e inabilitazioni, decretare privazioni provvisorie dell'esercizio dei diritti civili, designare tutori, curatori e assistenti, decretare le privazioni della libertà a scopo di assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali nonché, per quanto riguarda i minorenni, istituire le misure opportune, le curatele e privare i genitori della custodia o dell'autorità parentale.
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Formulari disponibili

Inventario ARP7

  • L’Autorità Regionale di Protezione è responsabile per il corretto e tempestivo allestimento dell'inventario. Specialmente nel caso
    di tutori o curatori "privati" essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza.
  • L'inventario deve essere compilato immediatamente all'apertura di ogni caso di tutela/curatela che comporta una gestione
    patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato dell’Autorità Regionale di Protezione (art. 20 cpv. 1
    ROPMA.). L'allestimento dell'inventario avviene con il concorso dell’interessato, se capace.
  • L'accertamento degli elementi del patrimonio si esegue con l'interrogatorio dell’interessato stesso (se capace), delle persone a lui
    vicine o di quelle altrimenti suscettibili di fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l'esame degli atti
    (dichiarazione d'imposta, notifica di tassazione, estratti bancari, polizze d'assicurazione, corrispondenza con istituti di credito,
    ispezione di eventuali cassette di sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il delegato procederanno alle
    opportune verifiche presso gli istituti di credito, di assicurazione (pubblici o privati), casse pensioni, con l'appello ai creditori, ecc.
  • Se richiesto dalle circostanze l’Autorità Regionale di Protezione, il tutore o curatore ordinano subito misure cautelari a
    salvaguardia del patrimonio dell’interessato (art. 20 cpv.2 ROPMA), mediante il blocco del registro fondiario, dei conti bancari, la
    revoca di procure, il deposito di somme o di valori in luogo sicuro, ecc.
  • L’Autorità Regionale di Protezione deve approvare l'inventario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura (art. 20
    cpv. 2 ROPMA). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni,
    sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la menzione di quelli presumibili o da verificare (art. 20
    cpv.4 ROPMA). L’Autorità Regionale di Protezione assegna, in questo caso, un nuovo termine per l'inoltro dell'inventario definitivo.
  • L'inventario comprende l'elenco di tutti gli elementi attivi e passivi che formano il patrimonio del tutelato/curatelato tra cui: denaro
    contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti di valore, immobili, crediti e debiti (con l'indicazione se sono
    contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società commerciali, a patrimoni comuni; vanno
    invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perdite presumibili sui crediti, ecc.
    attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il nome
    della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del credito; per i beni mobili va indicato il valore
    venale; nel caso dei titoli il valore di mercato, per le obbligazioni il valore nominale; per le polizze assicurative, il valore di riscatto; per
    oggetti d'arte o d'antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso di un perito); mobili e oggetti d'uso
    corrente - in particolare se rimangono a disposizione del pupillo e non presentano d'acchito un valore rilevante - possono essere
    indicati riassuntivamente "pro memoria" senza indicazione del loro valore effettivo; i beni immobili possono essere indicati al valore
    di stima ufficiale (se non è conosciuto il valore commerciale): deve inoltre essere indicato l'ubicazione ed il numero di mappa.
    passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell'attivo. Nel caso di debiti vanno indicati il nome e cognome del
    creditore, la scadenza del debito, ecc.
  • Se il tutelato/curatelato non possiede nulla, ciò dovrà essere dichiarato espressamente e non esime l'Autorità di protezione dalla
    decisione di approvazione.
  • Ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni.

Inventario della sostanza del figlio ARP7

L'inventario deve contenere un elenco degli attivi e dei passivi. Per quanto riguarda gli attivi vanno precisati i libretti di risparmio, titoli, assicurazioni sulla vita, rendite, crediti diversi, ecc. Occorre inoltre indicare il numero, il valore ed il luogo dove sono depositati o custoditi. Per gli immobili occorre indicare il comune ed il numero di mappa. I passivi devono essere esposti indicandone in dettaglio gli importi, i creditori e le garanzie prestate. In caso di partecipazione a comunioni ereditarie deve essere indicato l'insieme dei beni che compongono l'eredità, il numero ed il nome degli eredi e le rispettive quote.


Norme legislative:

  • art. 318 cpv. 1 CC I genitori hanno il diritto ed il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità. L'amministrazione dei genitori termina con la maggiore età del figlio, con la privazione dell'autorità parentale o con la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv 1 CC.
  • art. 319 cpv. 1 CC I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio solo per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione. In quanto l'equità lo richieda possono attingervi anche per i bisogni dell'economia domestica.
  • art. 320 cpv. 2 CC I genitori possono attingere alla sostanza solo con il consenso dell'Autorità Regionale di Protezione, se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione.
  • art. 326 CC Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.
  • art. 327 cpv. 1 e 2 CC 1. I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario. 2. Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.

Rendiconto finanziario ARP 7

Si prega di scaricare il modulo "Rendiconto" direttamente dall'apposita pagina sul sito del Cantone Ticino


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Segnaliamo la proposta di un gruppo di curatori che ha sviluppato una versione del programma contabile “Banana” per l’allestimento del rendiconto finanziario.
Il programma con le relative spiegazioni sono ottenibili presso il seguente link:
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli ideatori.
Autorità regionale di protezione 7
Piazza Giuseppe Motta 1
6950 Tesserete
Tel. 091 936 03 88
Fax 091 936 03 86

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