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Autorità regionale di protezione 7

Autorità regionale di protezione 7 - sede di Capriasca (ex Commissione Tutoria) - è competente per i Comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca. 
 
L'autorità di protezione è l'autorità competente ad adottare e gestire le misure di protezione per maggiorenni e minorenni conformemente a quanto previsto dal Codice civile svizzero.
 
I principali compiti sono quelli di decidere l'istituzione di curatele, tutele volontarie e inabilitazioni, decretare privazioni provvisorie dell'esercizio dei diritti civili, designare tutori, curatori e assistenti, decretare le privazioni della libertà a scopo di assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali nonché, per quanto riguarda i minorenni, istituire le misure opportune, le curatele e privare i genitori della custodia o dell'autorità parentale.
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Formulari disponibili

Inventario ARP7

  • L’Autorità Regionale di Protezione è responsabile per il corretto e tempestivo allestimento dell'inventario. Specialmente nel caso
    di tutori o curatori "privati" essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza.
  • L'inventario deve essere compilato immediatamente all'apertura di ogni caso di tutela/curatela che comporta una gestione
    patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato dell’Autorità Regionale di Protezione (art. 20 cpv. 1
    ROPMA.). L'allestimento dell'inventario avviene con il concorso dell’interessato, se capace.
  • L'accertamento degli elementi del patrimonio si esegue con l'interrogatorio dell’interessato stesso (se capace), delle persone a lui
    vicine o di quelle altrimenti suscettibili di fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l'esame degli atti
    (dichiarazione d'imposta, notifica di tassazione, estratti bancari, polizze d'assicurazione, corrispondenza con istituti di credito,
    ispezione di eventuali cassette di sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il delegato procederanno alle
    opportune verifiche presso gli istituti di credito, di assicurazione (pubblici o privati), casse pensioni, con l'appello ai creditori, ecc.
  • Se richiesto dalle circostanze l’Autorità Regionale di Protezione, il tutore o curatore ordinano subito misure cautelari a
    salvaguardia del patrimonio dell’interessato (art. 20 cpv.2 ROPMA), mediante il blocco del registro fondiario, dei conti bancari, la
    revoca di procure, il deposito di somme o di valori in luogo sicuro, ecc.
  • L’Autorità Regionale di Protezione deve approvare l'inventario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura (art. 20
    cpv. 2 ROPMA). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni,
    sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la menzione di quelli presumibili o da verificare (art. 20
    cpv.4 ROPMA). L’Autorità Regionale di Protezione assegna, in questo caso, un nuovo termine per l'inoltro dell'inventario definitivo.
  • L'inventario comprende l'elenco di tutti gli elementi attivi e passivi che formano il patrimonio del tutelato/curatelato tra cui: denaro
    contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti di valore, immobili, crediti e debiti (con l'indicazione se sono
    contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società commerciali, a patrimoni comuni; vanno
    invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perdite presumibili sui crediti, ecc.
    attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il nome
    della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del credito; per i beni mobili va indicato il valore
    venale; nel caso dei titoli il valore di mercato, per le obbligazioni il valore nominale; per le polizze assicurative, il valore di riscatto; per
    oggetti d'arte o d'antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso di un perito); mobili e oggetti d'uso
    corrente - in particolare se rimangono a disposizione del pupillo e non presentano d'acchito un valore rilevante - possono essere
    indicati riassuntivamente "pro memoria" senza indicazione del loro valore effettivo; i beni immobili possono essere indicati al valore
    di stima ufficiale (se non è conosciuto il valore commerciale): deve inoltre essere indicato l'ubicazione ed il numero di mappa.
    passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell'attivo. Nel caso di debiti vanno indicati il nome e cognome del
    creditore, la scadenza del debito, ecc.
  • Se il tutelato/curatelato non possiede nulla, ciò dovrà essere dichiarato espressamente e non esime l'Autorità di protezione dalla
    decisione di approvazione.
  • Ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni.

Inventario della sostanza del figlio ARP7

L'inventario deve contenere un elenco degli attivi e dei passivi. Per quanto riguarda gli attivi vanno precisati i libretti di risparmio, titoli, assicurazioni sulla vita, rendite, crediti diversi, ecc. Occorre inoltre indicare il numero, il valore ed il luogo dove sono depositati o custoditi. Per gli immobili occorre indicare il comune ed il numero di mappa. I passivi devono essere esposti indicandone in dettaglio gli importi, i creditori e le garanzie prestate. In caso di partecipazione a comunioni ereditarie deve essere indicato l'insieme dei beni che compongono l'eredità, il numero ed il nome degli eredi e le rispettive quote.


Norme legislative:

  • art. 318 cpv. 1 CC I genitori hanno il diritto ed il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità. L'amministrazione dei genitori termina con la maggiore età del figlio, con la privazione dell'autorità parentale o con la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv 1 CC.
  • art. 319 cpv. 1 CC I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio solo per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione. In quanto l'equità lo richieda possono attingervi anche per i bisogni dell'economia domestica.
  • art. 320 cpv. 2 CC I genitori possono attingere alla sostanza solo con il consenso dell'Autorità Regionale di Protezione, se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione.
  • art. 326 CC Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.
  • art. 327 cpv. 1 e 2 CC 1. I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario. 2. Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.

Rapporto morale ARP7

Rendiconto finanziario ARP 7

Si prega di scaricare il modulo "Rendiconto" direttamente dall'apposita pagina sul sito del Cantone Ticino


 
Autorità regionale di protezione 7
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