Base Legale:
L’istituto del divieto giudiziale è retto dagli art. 258, 259 e 260 del Codice di diritto processuale civile svizzero (in seguito CPC-CH).
Oggetto del divieto:
L’art. 258 cpv. 1 CPC-CH stabilisce che il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2'000 franchi; (tramite apposito formulario inviato dallo stesso titolare all'UGC di camorino) il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato. Inoltre, come precisa l’art. 258 cpv. 1 CPC-CH, il divieto può essere emanato a tempo determinato (ad esempio per un periodo dell’anno o per determinati orari nel corso della giornata) o indeterminato.
Procedura:
La procedura per l’ottenimento del divieto giudiziale rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione. In altre parole, siamo di fronte a una procedura non contraddittoria, nella quale vi è una sola parte, ossia quella istante, cosicché non vi sono convenuti o altri interessati che debbano essere sentiti.
La competenza per materia spetta al giudice di pace, il quale, come prescrive l’art. 31 cpv. 1 lett. d) della Legge sull’organizzazione giudiziaria, decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli art. 258-260 CPC. Siccome si tratta di una causa di volontaria giurisdizione concernente diritti su fondi, è imperativo, giusta l’art. 29 cpv. 4 CPC-CH, il foro del luogo di situazione del fondo interessato dal divieto giudiziale.
Legittimazione a presentare l’istanza
Solamente il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di emanare un divieto giudiziale, in precedenza, poteva anche essere formulata da aventi diritto in virtù di un titolo obbligatorio, quale ad esempio un contratto di locazione o di affitto, ora non più.
Di conseguenza, all’istanza vanno allegati i documenti che suffragano il diritto reale invocato dal richiedente e la turbativa del possesso.
A questo proposito, infine, Vi trasmettiamo un nuovo modulo di istanza per ottenere un divieto giudiziale, che può essere messo a disposizione dei richiedenti.
Il giudice di pace, se perviene al convincimento secondo cui il richiedente ha documentato il suo diritto reale e ha reso verosimile la turbativa del possesso, emana una decisione, con la quale accoglie l’istanza di divieto giudiziale.